Accesso Civico Generalizzato - Comune di Pianoro

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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013)

L'accesso civico cosiddetto generalizzato (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33/2013) è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e la promozione della partecipazione al dibattito pubblico, e consente a chiunque - senza alcuna limitazione soggettiva e senza necessità di motivazione - di richiedere dati o documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'istanza di accesso civico generalizzato dovrà essere formulata utilizzando la modulistica editabile (ossia compilabile anche in formato elettronica da computer) appositamente predisposta (modulo AG1). La richiesta potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC comune.pianoro@cert.provincia.bo.it, oppure a mezzo di mail tradizionale alla casella daprotocollare@comune.pianoro.bo.it, o ancora mediante recapito a mano all’ufficio protocollo presso la sede municipale in Pianoro, Piazza dei Martiri n. 1, o infine per mezzo del servizio postale/corriere (indirizzando la missiva a Comune di Pianoro, Piazza dei Martiri n. 1 – 40065 – Pianoro – BO). Destinatario dell'istanza è dirigente/funzionario dell'ufficio comunale che detiene i dati e/o i documenti richiesti. All'istanza, debitamente firmata, dovrà essere allegata copia di documento di identità del sottoscrittore, salvo i casi di materiale apposizione della firma autografa in presenza dell’operatore comunale addetto alla ricezione o di utilizzo della firma digitale, od ancora nei casi di invio tramite la propria casella di posta elettonica certificata quando le credenziali siano state rilasciate previa identificazione del titolare ed il gestore del sistema lo attesti nel messaggio o in un suo allegato). L’istanza di accesso civico deve identificare i dati e i documenti che si desidera richiedere e non può risultare manifestatamente irragionevole né comportare per l’amministrazione la necessità di elaborare le informazioni o di dover formare o raccogliere o procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.

Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti. L’accesso civico potrà essere diniegato qualora si prefiguri un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici: sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, conduzione di indagini su reati e loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive.  L’accesso civico potrà altresì essere rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto di autore e i segreti commerciali. Rimane parallelamente vigente all’accesso civico, operando sulla base di norme e presupposti diversi, la disciplina dell’accesso documentale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esercitabile dai titolari di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegato al documento per il quale è richiesto l’accesso ai sensi della citata legge.

Il procedimento derivante dall'istanza di accesso civico dovrà concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Qualora l'amministrazione individui soggetti controinteressati (ossia soggetti ai quali dall'accesso possa derivare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati di cui all'art. 5bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, e più precisamente pregiudizi alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, o agli interessi economici e commerciali , ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali) è tenuta a dare comunicazione  agli   stessi,   mediante  invio   di   copia   con   raccomandata  con   avviso  di ricevimento, o per via  telematica per coloro  che abbiano consentito tale  forma di comunicazione.  Entro  dieci  giorni dalla  ricezione della  comunicazione, i controinteressati possono  presentare una motivata opposizione alla  richiesta di  accesso. L'opposizione dovrà essere formulata utilizzando la modulistica editabile (ossia compilabile anche in formato elettronica da computer) appositamente predisposta (modulo AG7). Le modalità di invio dell'opposizione sono le medesime  consentite per l'istanza di accesso, in precedenza riportate. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di  trenta giorni è sospeso  fino  all'eventuale opposizione dei  controinteressati.  Decorso  tale  termine, la pubblica amministrazione provvede sulla  richiesta, accertata la ricezione della  comunicazione. Il provvedimento espresso e motivato che conclude il procedimento viene comunicato al richiedente e agli eventuali  controinteressati.  In caso di accoglimento,   l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati  o i documenti richiesti. In caso  di  accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione  anche al  controinteressato e la trasmissione al  richiedente dei dati e documenti richiesti non  potrà avvenire prima di quindici giorni dalla  ricezione della  stessa comunicazione da parte del  controinteressato. Al controinteressato è riconosciuta facoltà di esperire, alternativamente, richiesta di riesame del provvedimento al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Pianoro, ricorso al servizio di difesa civica comunale nella figura del difensore civico regionale, ricorso al Tribunale amministrativo regionale. La richiesta di riesame promossa dal controinteressato dovrà essere formulata utilizzando la modulistica editabile (ossia compilabile anche in formato elettronica da computer) appositamente predisposta (modulo AG9). Le modalità di invio della richiesta sono le medesime  consentite per l'istanza di accesso, in precedenza riportate.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente potrà entro trenta giorni presentare alternativamente richiesta di riesame al responsabile della  prevenzione della   corruzione  e  della   trasparenza del Comune di Pianoro, oppure promuovere ricorso al servizio di difesa civica comunale nella figura del difensore civico regionale  o al tribunale amministrativo regionale. Nel caso di richiesta al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza l'istanza dovrà essere formulata utilizzando la modulistica editabile (ossia compilabile anche in formato elettronica da computer) appositamente predisposta (modulo AG4). Le modalità di invio della richiesta sono le medesime consentite per l'istanza di accesso, in precedenza riportate. Il procedimento avviatosi con la richiesta di riesame dovrà concludersi con  provvedimento motivato entro il termine di  venti giorni. Se l'accesso è stato negato o  differito a tutela degli interessi legati alla protezione dei dati personali in conformità alla legislazione in materia,  il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di dieci  giorni dalla  richiesta. A decorrere  dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del  responsabile è sospeso, fino  alla  ricezione del parere del Garante e comunque per  un periodo non  superiore ai predetti dieci giorni.  Avverso la decisione del responsabile della  prevenzione della  corruzione e della  trasparenza il  richiedente potrà proporre entro trenta giorni ricorso al tribunale amministrativo regionale.  Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di trenta giorni per proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico.
 

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