Cos'è:
La Legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013 ha stabilito che a decorrere dall'1/01/2014 è istituita l'imposta unica comunale (IUC).
La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.
L'art.1, comma 704, della Legge n.147 del 27/12/2013, ha abrogato la Tares di cui all'art.14 del D.L.n.201/2011;
Presupposto impositivo:
Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
L'occupazione o la detenzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonchè con la presenza di mobilio o macchinari e fino a quando queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni sudddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
Soggetti passivi:
Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comiune.
I soggetti passivi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:
a) all'inizio del possesso, occupazioneo detenzione;
b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) alla cessazione del possesso, occupazione o detenzione.
La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo alla presentazione della relativa dichiarazione.