Whistleblowing - Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Canali di segnalazione
Riferimenti normativi: D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva UE 2019/1937; Linee guida Anac.
Il "Whistleblowing" (termine avente il significato di "soffiata") incoraggia, mediante meccanismi di tutela, le segnalazioni sugli illeciti di varia natura di cui si sia venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ancorché in fase di costituzione o già cessato.
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Riferimenti normativi
D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 in attuazione della direttiva UE 2019/1937; Linee guida Anac.
Cosa può essere segnalato?
Violazioni, compresi i fondati sospetti, del diritto dell’Unione europea (allegato 1 al decreto legislativo n. 24/2023) e delle disposizioni normative nazionali di cui si sia venuti a conoscenza in virtù del rapporto di lavoro. Tra le violazioni delle disposizioni normative nazionali rientrano gli illeciti penali, amministrativi o contabili diversi a quelli specificamente individuati come illeciti commessi in violazione della normativa UE e di tutte le disposizioni nazionali che ne diano attuazione.
Chi può segnalare?
Personale dipendente; eventuali lavoratori con rapporto di lavoro autonomo; lavoratori o collaboratori presso fornitori e/o appaltatori; titolari di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; titolari di rapporti di collaborazione consistenti in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dall’amministrazione anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; liberi professionisti e consulenti; volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza; ogni altro soggetto espressamente tutelato dalla disciplina in materia di persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea e delle disposizioni normative nazionali.
Canali di segnalazione interna
I soggetti del settore pubblico sono tenuti ad attivare propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza di tutte le parti coinvolte nella segnalazione e del suo contenuto. La gestione dei canali di segnalazione interna del Comune di Pianoro è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione. il Comune ha approvato le procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di whitleblowing, svolto con esito positivo la valutazione d’impatto ex articolo 35 del Regolamento generale europeo 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) e fornito debita informativa alle rappresentanze sindacali. Le segnalazioni sono previste mediante piattaforma informatica dedicata oppure in forma orale, come di seguito descritto.
PIATTAFORMA INFORMATICA PER LE SEGNALAZIONI
Il Comune di Pianoro, al fine di facilitare le segnalazioni e fornire nel contempo la massima riservatezza, ha attivato la piattaforma fornita gratuitamente da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto WhistleblowingIT. Tale piattaforma utilizza un software open-source e risulta progettata e mantenuta in conformità alle disposizioni della vigente normativa italiana ed europea in materia di whistleblowing, sicurezza e privacy. La piattaforma guiderà il segnalante attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie, e consentirà di caricare eventuali documenti. Le informazioni contenute sulla piattaforma saranno crittografate. Al termine della procedura il segnalante riceverà un codice univoco a conferma della consegna della segnalazione e con il quale sarà possibile accedere alla segnalazione stessa e dialogare in maniera bidirezionale con il responsabile della prevenzione della corruzione, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Il responsabile delle prevenzione della corruzione confermerà al segnalante entro sette giorni dalla ricezione la presa in carico della segnalazione e lo inviterà a monitorarla per rispondere a possibili richieste di chiarimenti o approfondimenti. Entro tre mesi dalla ricevuta di presa in carico il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a fornire riscontro al segnalante delle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate con la segnalazione. Tale riscontro potrà coincidere con l’esito delle attività di accertamento o con l’invito a monitorare la piattaforma sino al raggiungimento di tale esito.
SEGNALAZIONI IN FORMA ORALE
La procedura prevede in questo caso un colloquio da parte del segnalante con il Responsabile della prevenzione della corruzione, mediante incontro personale o dialogo telefonico, entrambi da richiedersi tramite comunicazione di posta elettronica da inviarsi unicamente all’indirizzo della casella mail del responsabile, facilmente reperibile sul sito istituzionale. Nel caso di colloquio telefonico il contenuto della segnalazione sarà oggetto di dettagliato resoconto scritto ed il segnalante sarà posto nella condizione di poter verificare, rettificare o confermare il contenuto del verbale. Nel caso di incontro diretto potrà procedersi mediante analogo verbale o, dietro consenso del segnalante, a registrazione audio da trasferirsi su dispositivo idoneo alla conservazione. Sia nel caso di colloquio telefonico sia in presenza la persona che segnala sarà tenuta a fornire i propri estremi identificativi e i riferimenti di un proprio documento di identità che saranno trattati con la confidenzialità prevista dalla norma.
Contenuti della segnalazione
E’ necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata. Dovranno risultare chiare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione, la sua descrizione e le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. Risulterà utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti, nonché l’indicazione di altri soggetti che potenzialmente possano esserne a conoscenza.
Tutela
L’asse portante della disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala. Il sistema di protezione comprende la tutela della riservatezza, la tutela da eventuali ritorsioni e la limitazione di responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni. La tutela si applica anche quando il rapporto giuridico con l’Amministrazione non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico per le informazioni acquisite nel corso del rapporto stesso. Le misure di protezione si applicano inoltre ai seguenti soggetti: facilitatori, ossia le persone fisiche che dovessero assistere il segnalante nel processo di whistleblowing, operanti all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata; persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, o di colui che ha comunque sporto denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica (intesa quale azione con la quale vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (o denunciante o divulgante) e che abbiano con detta persona un rapporto abituale e corrente; eventuali enti di proprietà della persona segnalante (o denunciante o divulgante) o per i quali e stesse persone lavorino, nonché agli enti che operino nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone. In caso di accertata responsabilità penale del segnalante,anche con sentenza di primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia, o per i medesimi reati commessi con la denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, ovvero sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave le tutele previste dal decreto legislativo n. 24/2023 non sono garantite
Protezione dalle ritorsioni
La persona che effettua una segnalazione nell’ambito della disciplina del “whisteblowing” è tutelata dalle ritorsioni, ossia da qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Le principali fattispecie riconducibili a ritorsioni sono indicate all’articolo 17 del decreto legislativo n. 24/2023. Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC tramite la piattaforma informatica. Le condizioni per l’applicazione della tutela dalle ritorsioni richiedono la ragionevole convinzione del segnalante che le violazioni siano veritiere e rientranti nell’ambito oggettivo di applicazione del decreto. Inoltre occorre che la segnalazione o divulgazione pubblica sia stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 24/2023 e che vi sia un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione o denuncia e le misure ritorsive subite.
Riservatezza e trattamento dei dati personali
Le segnalazioni saranno trattate nel rispetto dell’obbligo di riservatezza previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 24/2023. A tal fine l’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione dalla quale possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non potranno essere rivelate, senza il consenso espresso dallo stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare i dati. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto della vigente normativa, come indicato nell’informativa privacy appositamente predisposta. Le segnalazioni e la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.
Denuncia all’autorità giudiziaria
Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, la segnalazione attraverso i canali interni o esterno previsti dal decreto legislativo n. 24/2023 non esonera il segnalante dall’obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
Canale di segnalazione esterna
L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha attivato un proprio canale di segnalazione whistleblowing (cosiddetto canale di segnalazione esterna). Le condizioni perché il segnalante possa ricorrere al canale esterno presso ANAC sono: canale interno obbligatorio non attivo o, se attivo, non conforme a quanto previsto; aver già effettuato una segnalazione interna senza che questa abbia avuto seguito; fondati motivi di ritenere che se venisse effettuata una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione; fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Piattaforma informatica per le segnalazioni
Infomativa privacy
Procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni
Responsabile della prevenzione della corruzione
Canale esterno di segnalazione (Autorità Nazionale Anticorruzione)