Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) - Comune di Pianoro

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Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 33/2013, artt. 14, 15; L. 441/1982, artt. 2, 3, 4; D.Lgs. 39/2013, art. 20; deliberazione ANAC n. 1310 del 29.12.2016; sentenza Corte Costituzionale n. 20/2019; deliberazione ANAC n. 241/2017 come modificata e integrata dalla successiva deliberazione n. 586/2019;  Art. 1, co. 7 e successivi, D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020; D.Lgs. n. 165/2001, art. 19, c. 1-bis.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi ai dirigenti entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione nei limiti delle informazioni previste dalla normativa.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 20/2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1bis, del d.lgs. 33/2014 nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati concernenti le dichiarazioni patrimoniali e reddituali per tutti i titolari di incarichi dirigenziali (anziché solo per i dirigenti previsti dall'art. 19, co. 3 e 4 , del d.lgs. n. 165/2001, ossia dirigenti di strutture complesse articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e non). Nel Comune di Pianoro non sussistono posizioni dirigenziali equivalenti a quelle previste dal predetto art. 19. Non sono dunque soggette a pubblicazione  la situazione patrimoniale e reddituale dei dirigenti, fatte salve le informazioni sull'ammontare annuo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica dal dirigente. Tuttavia, il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8 e successivamente modificato dal D.L. 183/2020, ha stabilito che con regolamento da adottarsi con D.P.C.M. entro il 30 aprile 2021 debbano essere individuati, in adeguamento della predetta sentenza della Corte Costituzionale, i dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali, e delle posizioni organizzative ad essi equiparate, da pubblicarsi ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 33/2013. Sino all'entrata in vigore del predetto regolamento non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013 (responsabilità e sanzioni per mancata pubblicazione dei dati).

Ricorre inoltre l'obbligo di pubblicare il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i relativi criteri di scelta.


Incarichi dirigenziali (dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, posizioni organizzative con funzioni dirigenziali)

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Elenco posizioni dirigenziali discrezionali

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, nell'ambito della semplificazione delle disposizioni in materia di trasparenza ha abrogato il comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevedeva l'obbligo di pubblicare e mantere aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.
I dati da pubblicare in riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti sono ora disciplinati dall'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.


Posti di funzione disponibili

La sezione è destinata ad accogliere le informazioni riguardanti il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e i relativi criteri di scelta.
NESSUN POSTO IN DOTAZIONE

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