Cos'è:
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n.76 riguardante: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, sulla base della quale due persone maggiorenni dello stesso sesso che intendono costituire un’unione civile devono presentare congiuntamente apposita richiesta all’ufficiale di stato civile, che viene formalizzata con un processo verbale.
Nella richiesta ciascuna parte è tenuta a dichiarare:
- nome e cognome
- data e luogo di nascita
- cittadinanza e luogo di residenza
- l’insussistenza di cause ostative alla costituzione dell’unione ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale di stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, sulla base delle leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.
Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; farà seguito l’accertamento che le parti siano in possesso dei requisiti e che non sussistano impedimenti. La conclusione dell’istruttoria dovrà avvenire nel termine di trenta giorni; a partire da tale termine le parti potranno procedere alla costituzione dell’unione civile entro 180 giorni.
Nel giorno stabilito le parti renderanno personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, dinanzi all’ufficiale di stato civile del Comune dove è stata presentata la richiesta, o di altro Comune delegato, la dichiarazione di voler costituire un’unione civile.
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Con la costituzione dell’unione civile, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Dove rivolgersi:
Servizi Demografici – Ufficio di Stato Civile
Viale Risorgimento, 8/2 – Pianoro (BO)
Orario Lun Chiuso Dal Mar al Ven 8.30 - 12.30 Mer anche 15.00 - 17.30 Su appuntamento
Riferimenti legislativi
(Normativa):
Legge 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;
D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonchè (modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell' articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della Legge 20 maggio 2016, n. 76;
D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell' articolo 1, comma 28, lettera c), della Legge 20 maggio 2016, n. 76;
D.L.gs. 19 gennaio 2017, n. 7 Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell' articolo 1, comma 28, lettera b), della Legge 20 maggio 2016, n. 76;
D.M. 27 febbraio 2017 , Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.