Cos'è:
I cittadini che possiedono i requisiti di legge e non sono già iscritti negli albi dei Giudici Popolari, possono presentare domanda per l'iscrizione all'albo.
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari).
L'iscrizione all'albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l'elenco dei nuovi iscritti da inoltrare al Tribunale.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e l'altro dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.
Chi può richiederlo:
Requisiti:
- cittadinanza Italiana;
- godimento dei diritti civili e politici;
- età compresa tra i 30 ed i 65 anni;
- diploma di scuola media inferiore per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise;
- diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari di Corte di Assise d'Appello;
- buona condotta morale.
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo dei Giudici Popolari:
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Validità documentazione rilasciata:
La domanda deve essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del manifesto-invito (affisso entro il mese di aprile di ogni anno dispari) ed entro il successivo 31 luglio.
Dove rivolgersi:
Servizi Demografici - Ufficio Elettorale
Viale Risorgimento, 8/2 – Pianoro (BO)
Orario Lun Chiuso Dal Mar al Ven 8.30 - 12.30 Mer anche 15.00 - 17.30
Documenti da presentare:
Domanda di iscrizione all'albo dei Giudici Popolari, appositamente compilata ed inviata per posta o per fax, allegando copia di un documento di riconoscimento valido (carta d'identità, patente, passaporto), oppure consegnata a mano all’Ufficio Elettorale.
Riferimenti legislativi
(Normativa):
Legge n. 287 del 10 aprile 1951 e successive modifiche
Note:
Gli iscritti all'albo dei Giudici Popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati. Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da € 2,58 a € 15,49, nonchè alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento.
Ai Giudici Popolari spetta un rimborso di € 25, 82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.
Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di € 51,65 per le prime 50 sedute e di € 56,81 per le udienze successive.