Cos'è:
La Legge n. 208/2015 (legge di stabilita' 2016) ha sostanzialmente modificato la disciplina dei tributi in oggetto. A seguito dei primi chiarimenti ministeriali (note e circolari), queste le principali modifiche.
- Esenzione TASI per abitazione principale e unita' immobiliari ad essa equiparata (escluse le abitazione di lusso categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- Esenzione IMU Terreni Agricoli
Sono abolite le norme che hanno portato alla tassazione dei terreni per gli anni d'imposta 2014 e 2015; torna in vigore la normativa precedente che considerava il Comune di Pianoro tra quelli "collinari e montani" con relativa esenzione dei terreni agricoli in esso ubicati.
-Riduzione del 25% della base imponibile IMU
Per le unita immobiliari ad uso abitativo locate con contratto di canone concordato.
- Riduzione del 50% della base imponibile IMU
Per le unita immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli). Per avere diritto alla suddetta riduzione sono necessarie le seguenti condizioni:
- deve essere abitazione principale per il parente che la utilizza;
- e' necessaria la registrazione del contratto di comodato;
- possedere solo l' abitazione che si concede in comodato e risiedere e dimorare nel Comune di Pianoro ( stesso Comune dell'abitazione concessa in comodato);
- oltre all'unita' immobiliare concessa in comodato si puo' possedere un'altra unità immobiliare a Pianoro adibita ad abitazione principale;
- sono escluse le unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di lusso);
Note:
Nota bene: tutte le condizioni sopra elencate devono sussistere ai fini del riconoscimento dell'agevolazione; il venir meno anche di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa.
Problematiche in attesa di soluzione:
- Numero delle pertinenze che possono usufruire dell'agevolazione;
- Quando vi e' contitolarita' (proprietà o altro diritto reale) sull'abitazione concessa in comodato.
Esempio: genitore, proprietario del 50% dell'abitazione, che concede in comodato gratuito al figlio a sua volta prioprietario del 50% della stessa abitazione. In questi casi e' ancora in dubbio che la registrazione del contratto attribuisca diritti che prevalgono sul diritto di proprieta'.