Modalità di consegna oggetti Rinvenuti - Comune di Pianoro

Guida ai servizi - Comune di Pianoro

Modalità di consegna oggetti Rinvenuti

  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

  • Titolare del potere sostitutivo: Non previsto
  • Modalità di attivazione del potere sostitutivo: Assenza del responsabile
  • Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Polizia Locale

  • Responsabile dell'ufficio: Marcello Ferrari
  • Telefono: 051 776613 - 051 6529146
  • Fax: 051776613
  • Email: polizialocale@comune.pianoro.bo.it
  • Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.30 Sabato dalle 09.00 alle 11.00
  • Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Polizia Locale

  • Responsabile dell'ufficio: Marcello Ferrari
  • Telefono: 051 776613 - 051 6529146
  • Fax: 051776613
  • Email: polizialocale@comune.pianoro.bo.it
  • Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.30 Sabato dalle 09.00 alle 11.00
Cos'è: Il cittadino che trova oggetti deve provvedere alla consegna presso l'Ufficio Polizia Locale del Comune, alla consegna dell'oggetto gli verrà rilasciata relativa ricevuta.

Mensilmente, la lista degli oggetti rinvenuti viene pubblicata on line.
Come si richiede : Per il ritiro da parte del proprietario è necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e previa descrizione dettagliata dell'oggetto e denuncia di smarrimento.

Alla scadenza del tempo di custodia, l'oggetto verrà tenuto a disposizione della persona che lo ha trovato che avrà due mesi per presentarsi. Per l'eventuale ritiro bisognerà fornire un documento d'identità valido e la ricevuta rilasciata al momento della consegna dell'oggetto.

Gli oggetti non ritirati entro le date di scadenza rimangono a disposizione del Comune, verranno destinati come da normativa vigente di legge.
Tempi: Gli oggetti ritrovati saranno custoditi per 12 mesi. Trascorso tale periodo, se il proprietario non si è presentato, gli oggetti vengono restituiti alla persona che li aveva trovati.
Riferimenti legislativi (Normativa): Codice Civile Art. 927 Art. 928 Art. 929 L'art. 930 (Premio dovuto al ritrovatore) prevede che la persona che ritrova l'oggetto può chiedere al proprietario il pagamento di un premio. L'amministrazione comunale è sollevata da responsabilità civile in caso di mancato premio. Il ritrovatore dovrà acconsentire al trattamento dei propri dati, al fine di trasmettere le generalità al proprietario per l'ottenimento del premio.
Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (943 valutazioni)