Descrizione
Novità in materia di aiuti alle famiglie alluvionate per abitazioni, pertinenze e condomini
Scadenza domande: 31 marzo 2026, salvo proroghe
L’ordinanza è pubblicata sul sito del Commissario straordinario e revisiona e aggiorna l'Ord. n. 14/2023 in materia di sostegno alle famiglie, consentendo di presentare domanda anche per gli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024.
Si distinguono tre categorie di contributi, a seconda che si tratti di danni minori, lievi o gravi: per danni minori, si intende un importo dei lavori inferiore ai 15mila euro, se svolti unicamente in edilizia libera; per danni lievi un importo compreso tra i 15mila e i 30mila euro, se svolti in edilizia libera, o inferiore ai 30 mila euro, se effettuati con titolo edilizio; per danni gravi un importo dei lavori superiore ai 30mila euro, per qualsiasi tipo di interventi che superino tale importo.
C’è una nuova articolazione delle erogazioni, in tre parti: un primo acconto, a titolo di anticipazione, nei limiti del 50% del totale del contributo; un secondo acconto, pari al 40% del contributo, su richiesta dell’interessato, che attesti di aver speso non meno dell’80% dell’importo erogato come primo acconto e alleghi la relativa attestazione della spesa; infine, un saldo fino al massimo del 10%.
Per le spese tecniche di supporto all’istanza e alla rendicontazione, dei danni minori, è riconosciuto un corrispettivo omnicomprensivo pari al 6%, calcolato sul costo dell’intervento, e comunque non inferiore a 750 euro. C’è anche una semplificazione nell’assegnazione degli incarichi: viene eliminato il vincolo di terzietà rispetto al beneficiario. Viene introdotta la possibilità, per i danni gravi che comportino cantieri più complessi, di procedere con varianti in corso d’opera, rivedendo, laddove necessario, il contributo assegnato fino ad un limite del 20%.
Nei casi in cui un immobile sia stato ripetutamente danneggiato e il contributo per gli eventi di maggio 2023 sia stato già concesso - ma gli interventi non risultino ancora ultimati al verificarsi, successivamente, di nuovi danni - viene riconosciuto un ulteriore contributo. Per gli edifici nuovamente danneggiati per i quali i lavori siano definitivamente conclusi in data antecedente al nuovo danno, il soggetto legittimato dovrà formulare una nuova domanda di contributo.
Per eventuali chiarimenti si può scrivere a info@alluvione2023er.it
L’ordinanza è pubblicata sul sito del Commissario straordinario e revisiona e aggiorna l'Ord. n. 14/2023 in materia di sostegno alle famiglie, consentendo di presentare domanda anche per gli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024.
Si distinguono tre categorie di contributi, a seconda che si tratti di danni minori, lievi o gravi: per danni minori, si intende un importo dei lavori inferiore ai 15mila euro, se svolti unicamente in edilizia libera; per danni lievi un importo compreso tra i 15mila e i 30mila euro, se svolti in edilizia libera, o inferiore ai 30 mila euro, se effettuati con titolo edilizio; per danni gravi un importo dei lavori superiore ai 30mila euro, per qualsiasi tipo di interventi che superino tale importo.
C’è una nuova articolazione delle erogazioni, in tre parti: un primo acconto, a titolo di anticipazione, nei limiti del 50% del totale del contributo; un secondo acconto, pari al 40% del contributo, su richiesta dell’interessato, che attesti di aver speso non meno dell’80% dell’importo erogato come primo acconto e alleghi la relativa attestazione della spesa; infine, un saldo fino al massimo del 10%.
Per le spese tecniche di supporto all’istanza e alla rendicontazione, dei danni minori, è riconosciuto un corrispettivo omnicomprensivo pari al 6%, calcolato sul costo dell’intervento, e comunque non inferiore a 750 euro. C’è anche una semplificazione nell’assegnazione degli incarichi: viene eliminato il vincolo di terzietà rispetto al beneficiario. Viene introdotta la possibilità, per i danni gravi che comportino cantieri più complessi, di procedere con varianti in corso d’opera, rivedendo, laddove necessario, il contributo assegnato fino ad un limite del 20%.
Nei casi in cui un immobile sia stato ripetutamente danneggiato e il contributo per gli eventi di maggio 2023 sia stato già concesso - ma gli interventi non risultino ancora ultimati al verificarsi, successivamente, di nuovi danni - viene riconosciuto un ulteriore contributo. Per gli edifici nuovamente danneggiati per i quali i lavori siano definitivamente conclusi in data antecedente al nuovo danno, il soggetto legittimato dovrà formulare una nuova domanda di contributo.
Per gli edifici danneggiati dagli eventi del maggio 2023, per i quali siano stati effettuati interventi di riparazione ma non sia stata presentata la domanda di contributo, e che siano stati successivamente nuovamente danneggiati a settembre e ottobre 2024, possono essere presentate due distinte domande di contributo, ciascuna relativa alle lavorazioni eseguite e documentate.
È possibile presentare domanda di contributo per i danni subiti sull'apposita piattaforma realizzata dalla struttura commissariale a questo link.
È possibile presentare domanda di contributo per i danni subiti sull'apposita piattaforma realizzata dalla struttura commissariale a questo link.
Per eventuali chiarimenti si può scrivere a info@alluvione2023er.it
È stato inoltre attivato il nuovo strumento per la prenotazione on-line degli appuntamenti per i cittadini dedicati agli eventi alluvionali del maggio 2023 e settembre/ottobre 2024. Lo sportello per la prenotazione è accessibile al seguente link.
Per quanto riguarda i Condomìni alluvionati i Vostri Amministratori di Condominio possono presentare domanda per le parti comuni danneggiate, purché all’interno dell’edificio sia compresa almeno una unità immobiliare adibita ad uso residenziale. I singoli proprietari possono presentare la domanda per le parti private anche laddove i danni siano stati riportati solo nelle pertinenze (garage, cantine, etc.). Si prevede un riconoscimento a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze che abbiano subito dei danni, fino al 100% delle spese ammissibili.
I contributi includono anche i beni mobili non registrati (arredi, elettrodomestici, etc.) distrutti o gravemente danneggiati all'interno di immobili di proprietà di privati (non esercenti attività economiche o produttive). Si prevede un riconoscimento fino ad un massimo di 6.000 euro per unità immobiliare, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e/o altri contributi concessi e/o percepiti a titolo di rimborso, per spese di riparazione o sostituzione e il relativo importo è determinato secondo un calcolo parametrico a valere sul numero e sulla tipologia dei vani danneggiati, forfettariamente quantificato in euro 3.200,00 per la cucina, nonché ulteriori euro 700,00 per ciascuno degli altri vani (anche se accessori diretti o indiretti). Andranno scomputati eventuali contributi CIS già riconosciuti.
Restano esclusi al momento da contributo i beni mobili registrati (auto, moto, etc..).
Il richiedente il contributi è tenuto ad allegare una relazione svolta da professionista abilitato che descriva il danno subito e ne attesti il nesso causale con gli eventi alluvionali, nonché indichi gli estremi dell’ultimo titolo edilizio disponibile relativo alla porzione dell’immobile/unità immobiliare oggetto della richiesta, e la dichiarazione di assenza di procedure sanzionatorie pendenti. Devono essere utilizzati i moduli allegati all’ordinanza 54/2025.
Salvo ulteriori proroghe, al momento non note, il termine entro cui presentare la richiesta di contributi è il 31 marzo 2026, come indicato nell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza commissariale n. 52/2025.
Per quanto riguarda i Condomìni alluvionati i Vostri Amministratori di Condominio possono presentare domanda per le parti comuni danneggiate, purché all’interno dell’edificio sia compresa almeno una unità immobiliare adibita ad uso residenziale. I singoli proprietari possono presentare la domanda per le parti private anche laddove i danni siano stati riportati solo nelle pertinenze (garage, cantine, etc.). Si prevede un riconoscimento a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze che abbiano subito dei danni, fino al 100% delle spese ammissibili.
I contributi includono anche i beni mobili non registrati (arredi, elettrodomestici, etc.) distrutti o gravemente danneggiati all'interno di immobili di proprietà di privati (non esercenti attività economiche o produttive). Si prevede un riconoscimento fino ad un massimo di 6.000 euro per unità immobiliare, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e/o altri contributi concessi e/o percepiti a titolo di rimborso, per spese di riparazione o sostituzione e il relativo importo è determinato secondo un calcolo parametrico a valere sul numero e sulla tipologia dei vani danneggiati, forfettariamente quantificato in euro 3.200,00 per la cucina, nonché ulteriori euro 700,00 per ciascuno degli altri vani (anche se accessori diretti o indiretti). Andranno scomputati eventuali contributi CIS già riconosciuti.
Restano esclusi al momento da contributo i beni mobili registrati (auto, moto, etc..).
Il richiedente il contributi è tenuto ad allegare una relazione svolta da professionista abilitato che descriva il danno subito e ne attesti il nesso causale con gli eventi alluvionali, nonché indichi gli estremi dell’ultimo titolo edilizio disponibile relativo alla porzione dell’immobile/unità immobiliare oggetto della richiesta, e la dichiarazione di assenza di procedure sanzionatorie pendenti. Devono essere utilizzati i moduli allegati all’ordinanza 54/2025.
Salvo ulteriori proroghe, al momento non note, il termine entro cui presentare la richiesta di contributi è il 31 marzo 2026, come indicato nell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza commissariale n. 52/2025.
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Ultimo aggiornamento pagina: 18/02/2026 08:26:08