Diritto di informazione del Consigliere comunale (art. 43, co. 2, d.lgs. 18.08.2000, n. 267) I Consiglieri comunali hanno diritto, ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni possedute utili all'espletamento del mandato. I Consiglieri sono tenuti ad utilizzare i documenti e le informazioni ottenute eslcusivamente per le finalità inerenti la carica, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, incluso l'obbligo del segreto per i casi determinati, e dalle norme in materia di tutela dei dati personali. - Comune di Pianoro

Modulistica - Comune di Pianoro

Diritto di informazione del Consigliere comunale (art. 43, co. 2, d.lgs. 18.08.2000, n. 267) I Consiglieri comunali hanno diritto, ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni possedute utili all'espletamento del mandato. I Consiglieri sono tenuti ad utilizzare i documenti e le informazioni ottenute eslcusivamente per le finalità inerenti la carica, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, incluso l'obbligo del segreto per i casi determinati, e dalle norme in materia di tutela dei dati personali.

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