IMU fino al 2013 - Comune di Pianoro

Guida ai servizi - Comune di Pianoro

IMU fino al 2013

Responsabile del procedimento: Dott.Luca Lenzi
  • Soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

  • Titolare del potere sostitutivo: Non previsto
  • Modalità di attivazione del potere sostitutivo: Assenza del responsabile
  • Unità organizzativa responsabile dell’istruttoria: Tributi

  • Responsabile dell'ufficio: Pietro Davia
  • Telefono: 051 6529141
  • Email: servizio.tributi@comune.pianoro.bo.it
  • Contatti:
    Piazza dei Martiri, 1 - Pianoro - (Bo)
    Barbara Medini 051 6529120
    Donatella Gallucci 051 6529126
  • Operatori:
    Barbara Medini
    Donatella Gallucci
  • Orari: L'Ufficio riceve su appuntamento dal lunedì al venerdi ore 9-13, il mercoledi ore 15-17, chiuso il giovedì.
  • Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Tributi

  • Responsabile dell'ufficio: Pietro Davia
  • Telefono: 051 6529141
  • Email: servizio.tributi@comune.pianoro.bo.it
  • Contatti:
    Piazza dei Martiri, 1 - Pianoro - (Bo)
    Barbara Medini 051 6529120
    Donatella Gallucci 051 6529126
  • Operatori:
    Barbara Medini
    Donatella Gallucci
  • Orari: L'Ufficio riceve su appuntamento dal lunedì al venerdi ore 9-13, il mercoledi ore 15-17, chiuso il giovedì.
Cos'è: L'imposta municipale propria(IMU) è stata istituita a decorrere dal primo Gennaio 2012, sostituisce l'imposta comunale sugli immobili(ICI) ed ha per presupposto il possesso di immobili (fabbricati,aree edificabili) ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze.
L'IMU si calcola applicando al valore dell'immobile (fabbricati, area edificabile) l'aliquota deliberata dal Comune.
Con decreto legge n.102 del 31 Agosto 2013 il Governo ha abolito il versamento della 1^ rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione di Giugno disposta con decreto del 21 Maggio 2013 n.54
Chi può richiederlo: i possessori delle categorie di immobili di seguito elencati:
-abitazione principale e relativìe pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze, intendendo l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, la sospensione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applica per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e c/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultano locate, in quanto equiparate per regolamento comunale all'abitazione principale Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
- Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultano locate, in quanto equiparate per regolamento comunale all'abitazione principale. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- Le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi case popolari (ex Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'art.93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,n.616;
-Terreni agricoli (comunque già esenti nel Comune di Pianoro);
-Fabbricati rurali di cui all'art.13, comma 4,5 e 8 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni alla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni.

Immobili "merce"
Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Riferimenti legislativi (Normativa): Art.8 e 9 del Decreto Legislativo n.23 del 14 marzo 2011 Art.13 del decreto Legge n.201 del 6 Dicembre 2011 convertito in Legge n.214 del 22 dicembre 2011 e successive modificazioni. d.lgs 504/1992 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.2012/53909 avente ad oggetto"Modalità di versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011n.202, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n.214. Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entraten.2012/53906 avente ad oggetto "Approvazione delle modifiche ai modelli di versamento "F24"e F24 Accise", per l'esecuzione dei versamenti unitari din cui all'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni". Risoluzione Agenzia delle entrate n.33/E del 21 maggio 2013 avente ad oggetto "Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24"e "F24 EP", dell'imposta municilale propria di cui all'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertifo, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011n.214, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastalew D- art.1, comma380,lettera f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n.228 D.L.n.54 del 21 maggio 2013. Circolare n.2/DF avente ad oggrtto"imposta municipale propria (IMU) di cui all'art.13 del d.l. 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n-2014. D.l.8 aprile 2013 n.35 art.10, comma 4,di modifica all'art.13 d.l. 201/2011. Decreto legge 21 maggio 2013 n.54 e relativa legge di conversione del 18/07/2013 n.85. Decreto legge 31 Agosto 2013 n.102 e relativa legge di conversione 28/10/2013 n.124. Decreto Legge 30 novembre 2013, n.133 Disposizioni urgenti concernenti l'imu.
Note: Con il Decreto Legge n.133 del 20 Novembre 2013 è stata abolita la seconda rata IMU per: -le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e ad essa equiparete (non classificate nelle categorie A/1 A/8, A/9) come previsto all'art.1, comma 1 lettere a)e b) del decreto-legge 21 maggio 2013,n54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.85; la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvrdimento di separazionw legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A9; a decorrere dal 1^ luglio 2013, per un immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, purchè il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forne armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
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