Statuto Museo di Arti e Mestieri - Comune di Pianoro

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Statuto del Museo di Arti e Mestieri P. Lazzarini

Associazione Territorio e Civiltà dei Mestieri Aps

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
 
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale denominata:
“Territorio e Civiltà dei Mestieri APS”, con sede legale nel Comune di Pianoro (BO), operante senza fini di lucro. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. La durata dell’Associazione è illimitata.
 
Art. 2 – Scopi e attività
 
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. L’Associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:
1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;
3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l’Associazione si propone di:
1. promuovere attività di ricerca, formazione e informazione finalizzata al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale legato alle antiche pratiche lavorative della passata civiltà contadina e artigianale, alla storia e alle tradizioni delle vallate del Savena, Setta e Idice;
2. coinvolgere, nell’opera di ricerca e studio, il mondo giovanile e quindi il mondo della formazione (scuola, Università, ecc.);
3. valorizzare il sito museale, denominato “Museo di Arti e Mestieri Pietro Lazzarini”, a tutela e salvaguardia della collezione di materiale che documenta la storia e la cultura del territorio, raccolta dal costituito signor Pietro Lazzarini, e di altro patrimonio recuperato, e promuoverne la conoscenza mediante visite guidate e attività didattiche;
4. promuovere lo sviluppo del turismo sociale e stimolare l’interesse del pubblico locale, nazionale e internazionale per il territorio, la storia, l’arte, la cultura, l’enogastronomia e le tradizioni locali;
5. organizzare attività didattico-scientifiche, manifestazioni, incontri, readings, concerti, tavole rotonde, convegni, seminari, dibattiti, mostre, rassegne, premi ecc. su temi legati al territorio, anche in forma interdisciplinare quanto a linguaggi ed espressioni dell’azione culturale;
6. promuovere occasioni di incontro, scambio, divulgazione, informazione anche attraverso l’utilizzo del web;
7. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l’edizione di testi, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche eventualmente compiute;
8. attuare forme di collaborazione/convenzione con altri enti pubblici e privati, nonché affiliarsi ad altri enti, reti e organizzazioni a livello locale, nazionale o internazionale.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e  strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.
 
Art. 3 – Risorse economiche
 
L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:
1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell’Assemblea che ne disporrà l’approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
 
Art. 4 – Membri dell’Associazione
 
Possono essere soci dell’Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione il Presidente onorario e gli associati onorari. Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle Associazioni di Promozione Sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.
 
Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci
 
L’ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato entro un mese per mail odepositata presso la sede legale dell’Associazione dalla data di delibera ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale. La domanda di ammissione è fatta in forma scritta su apposito modulo e depositato presso la sede legale dell’Associazione o consegnato al referente della campagna associativa o inviato per mail a info@museodiartiemestieri.it da parte dell’interessato e deve contenere l’esplicita accettazione del presente statuto, oltre all’impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell’Associazione. In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l’aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l’Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all’Assemblea il riesame della propria decisione. In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
 
Art. 6 – Perdita della qualità di socio
 
La qualità di socio si perde:
- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 1 (uno) anno/i;
- per esclusione:
  in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell’Associazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione.
Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.
Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.
Avverso il provvedimento di esclusione, l’associato ha facoltà di proporre ricorso all’Assemblea dei soci che si pronuncia sull’esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell’Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
 
Art. 7 – Diritti e doveri dei soci
 
I soci hanno diritto a:
- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o
mandatari;
- nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità̀ genitoriale;
- chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull’attività associativa;
- esaminare i libri sociali.
I soci sono tenuti a:
- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
 
Art. 8 – Organi dell’Associazione
 
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l’Organo di Controllo (organo facoltativo).
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
 
Art. 9 – L’Assemblea
 
L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell’Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall’Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati ed iscritti da almeno una settimana nel libro soci. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.
 
Art. 10 – Convocazione
 
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai
presenti.
 
Art. 11 – Quorum costitutivi
 
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.
 
Art. 12 – Quorum deliberativi
 
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto. Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere
più di 1 (una) delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto di voto.
 
Art. 13 – Competenze
 
L’Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.
 
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo
 
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo
rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili  Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva (CdA) composta da Presidente, Vice Presidente, Consigliere/Direttore del Museo, Consigliere/Consulente scientifico, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta
immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell’intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
 
Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo
 
Il Consiglio Direttivo:
- nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci;
- nomina i soci onorari su proposta di uno o più soci, in quanto persone degne di riconoscimenti particolari nell’ambito degli scopi dell’Associazione.
 
Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto
 
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 4 (quattro) mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, come disciplinato in apposito Regolamento. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
 
Art. 17 – Il Presidente
 
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch’esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
 
Art. 18 – Vice Presidente
 
Il Vice Presidente deve surrogare il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
 
Art. 19 – Organo di Controllo (FACOLTATIVO)
 
L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Organo di Controllo, se nominato:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e  (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del Terzo Settore.
L’Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’Organo di Controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 
Art. 20 – Libri sociali obbligatori
 
L’Associazione deve tenere:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- registro dei volontari.
Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.
 
Art. 21 – Scioglimento
 
In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.
 
Art. 22 – Rinvio
 
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.
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