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AVVISI E COMUNICAZIONI
20/01/2010

L.R. 19/2008 (sismica) applicazione degli art. 11 e 12 - Novità normativa ed adempimenti in relazione ai titoli edilizi

A seguito dell'entrata in vigore del Titolo IV della Legge Regionale 19/2008 art. 11 e 12 il 14 Novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati all'art. 11 comma 2, della medesima L.R., ovvero:

  • Interventi di sopraelevazione;
  • Interventi su edifici di interesse strategico e infrastrutturale rilevanti per la protezione civile;
  • Interventi su edifici e infrastrutture rilevanti in caso di collasso;
  • I progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche.

Per gli interventi sopra elencati l'avvio e la realizzazione dei lavori è subordinato al rilascio dell'AUTORIZZAZIONE SISMICA (art. 11 e 12 della L.R. 19/2008).

PRINCIPALI NOVITA'
Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se il territorio del Comune di Pianoro ricade fra i comuni a bassa sismicità (art. 12 comma 6 della L.R. 19/2008):

  • Interventi di sopraelevazione;
  • Interventi su edifici di interesse strategico e infrastrutturale rilevanti per la protezione civile (vedasi elenco Allegato A);
  • Interventi su edifici e infrastrutture rilevanti in caso di collasso (vedasi elenco Allegato B);
  • I progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche.

Fino all'entrata in funzione dell'Ufficio per il controllo delle Pratiche Sismiche, così come stabilito dalla L.R. 19/2009 "Norme per la riduzione del rischio sismico", le pratiche dovranno essere protocollate presso il Comune di Pianoro che le trasfemetterà immediatamente alla struttura competente, la quale verificherà la regolarità e completezza della pratica secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 19/2008.

IMPORTI ACCESSORI DOVUTI IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE SISMICA:

La presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica deve essere obbligatoriamente accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento degli importi relativi al rimborso forfettario delle spese istruttorie da versarsi alla Regione Emilia Romagna (vedasi stralcio tabella trascritta e riferimenti del conto corrente postale, nell'Allegato 3 della Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna Progr. N. 1804/2008).

Per i restanti interventi di cui all'art. 9 comma 1 della LR 19/2008 fino al 31/05/2010, continuano a trovare applicazione le modalità di controllo previste dalla legislazione nazionale previgente.
Sono esclusi dall'applicazione del Titolo IV della legge gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità.
La Giunta Regionale assumerà indirizzi volti a individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e gli elaborati progettuali da presentare in tale ipotesi.


 
Atti
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